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© Associazione Italiana Psicologia Scolastica

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Articolo 19: Libri Sociali Obbligatori

L’associazione deve tenere:

  • il libro degli associati;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi:

  • il registro dei Volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l’ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.
L’istanza deve contenere l’indicazione del libro sociale per il quale si richiede l’accesso e, laddove possibile, l’indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell’istanza, il Presidente dell’Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell’accesso.
Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

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